Regolamenti

 

REGOLAMENTO D'ISTITUTO - (visite guidate)

Art.1 - Il Liceo è luogo di formazione, dialogo, educazione, ricerca ed esperienza sociale mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e il recupero delle situazioni di svantaggio. Gli allievi vengono informati ed orientati ai valori democratici, alla crescita della persona secondo le potenzialità individuali e al senso di responsabilità.


NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Art. 2 - Gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare dei corsi curricolari e di tutte le altre attività svolte durante l'orario scolastico. L'irregolarità nella frequenza sarà considerata dal Consiglio di classe come elemento di valutazione del percorso formativo.
Art.3 - Le assenze e le relative giustificazioni verranno annotate dai docenti della prima ora.
In caso di assenze ripetute, su segnalazione del docente referente, la Scuola prenderà contatti con le famiglie. Art.4 - Gli studenti sono tenuti ad essere puntuali all'inizio di ogni lezione:
a) entreranno nella scuola nei 10 minuti che precedono l'inizio delle lezioni;
b) durante le ore di lezione un solo alunno per volta otterrà il permesso di uscire dall'aula, salvo diverso parere dell'insegnante;
c) in caso di ritardo non superiore ai 5 minuti, per giustificati motivi, gli studenti possono essere ammessi alla lezione dal docente della prima ora. I ritardi di entità superiore saranno giustificati dal Preside o dal docente delegato.
d) Solo per cause di forza maggiore, ed in presenza di adeguata giustificazione, saranno concessi permessi di uscita e/o di entrata fuori orario.
Le uscite fuori orario dei minori saranno autorizzate solo previa telefonata o presenza di un genitore.
I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita in anticipo sono concessi solo in presenza di documentate esigenze legate ai mezzi di trasporto.
Art. 5 - Gli studenti sono tenuti ad avere sempre con se il libretto personale, in quanto documento ufficiale e strumento di informazione. Il libretto, le cui pagine sono numerate, non deve essere manomesso. Gli studenti sono tenuti a riportare sulle apposite pagine i voti scritti e orali, le note disciplinari del registro di classe ed i comunicati della scuola alla famiglia. In caso di smarrimento o deterioramento del libretto, l'allievo deve farsi rilasciare un duplicato in segreteria.
Art. 6 - Le richieste di giustificazione per assenze di durata superiore ai 5 giorni scolastici causate da malattia devono essere accompagnate da certificato medico.
Art. 7 - Le assenze superiori ai 5 giorni scolastici non causate da malattia devono essere motivate personalmente dai genitori al Preside.
Art.8 - Gli studenti sono tenuti a mantenere durante tutta la permanenza nell'Istituto un contegno decoroso e consono alla dignità del luogo. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti stessi ed alla vigilanza di tutti gli operatori scolastici, che sono obbligati a segnalare eventuali mancanze alla Presidenza.
Art. 9 - Durante le lezioni non si può lasciare l'aula senza il permesso dell'insegnante. La partecipazione all'attività didattica è fondamentale, pertanto non è consentito girare per l'Istituto durante il suo svolgimento.
Art. 10 - Nel cambio dell'ora gli studenti rimangono nella propria aula. Ogni classe utilizza i servizi del corridoio di riferimento.
Art.11 - Le assemblee degli studenti (di classe, gruppi di classe, e d'Istituto) così come regolate dalle disposizioni vigenti devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico.
Le richieste di assemblea di classe devono pervenire in Direzione almeno 5 giorni prima della loro effettuazione, mentre le assemblee di istituto debbono essere chieste, secondo le modalità previste, almeno 7 giorni prima, per permettere ai docenti di organizzare l'attività didattica.
Art. 12 - Gli alunni non possono entrare in aula insegnanti.
Art. 13 - La vigilanza è diretta ad assicurare, nel doveroso rispetto della libertà di ciascuno, l'ordinato svolgimento della giornata scolastica; della vigilanza sono incaricati i docenti ed il personale ausiliario dell'Istituto.
Durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, sono fissati turni di vigilanza, articolati per piano, di docenti che sorvegliano il comportamento degli alunni al fine di evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
Gli allievi sono comunque tenuti ad assumere consapevolezza della necessità del rispetto e tutela dei diritti individuali e collettivi.
Art. 14 - In caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato di una intera classe il Dirigente scolastico informerà tempestivamente le famiglie.
Art. 15 - La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.


DISCIPLINA
Art. 16 - Le sanzioni per mancanze disciplinari si ispirano ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e proporzionalità, della riparazione del danno. E' sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Art. 17 - I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari sono: - Venir meno ai doveri di corretta partecipazione alle attività scolastiche;
- Tenere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni e del personale dell'Istituto; - Assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni;
- Sporcare e/o danneggiare attrezzature, suppellettili e ambienti della scuola;
- Creare pericoli per la propria e l'altrui incolumità fisica.
Art. 18 - La persona che individua la mancanza, oche ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.
Art. 19- Il Dirigente scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo/a verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per una eventuale sanzione maggiore. In tal caso sarà: data la possibilità all'alunno minore di esporre le proprie ragioni alla presenza dei genitori.
Art. 20 - Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli, precedenti è possibile presentare ricorso all'apposito organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla data della comunicazione della irrogazione.
Art. 21 - L'organo di garanzia, che dovrà avere al proprio interno uno o più rappresentanti delle diverse componenti scolastiche, sarà nominato dal Consiglio d'Istituto.

ATTREZZATURE SCOLASTICHE E BIBLIOTECA DI ISTlTUTO
Art. 22 - Con delibera dei Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, sono stabilite le concrete modalità per l'uso delle attrezzature e dei locali della Scuola, in modo da consentirne l'utilizzo nei limiti del possibile anche nelle ore pomeridiane.
Art. 23 - Ai gruppi che si formano all'interno delle componenti scolastiche e che abbiano comunicato la loro costituzione, è consentito, a. richiesta del loro rappresentante, l'uso delle aule e delle attrezzature in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Per i gruppi formati da soli studenti deve essere comunque assicurata la presenza di un docente responsabile. Anche a gruppi estranei se diretti a conseguire obiettivi coerenti con le finalità culturali e formative dell'Istituto, può essere consentito, a richiesta dei responsabili, l'uso delle attrezzature e delle aule. Ogni danno da chiunque arrecato dovrà essere risarcito.
Art. 24 - La Biblioteca d'Istituto si pone come strumento fondamentale della specifica comunità scolastica del Liceo in tutte le sue componenti, per ogni tipo di attività ed iniziativa' che essa richieda ed esprima.
Con deliberazione del Consiglio d'Istituto, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono stabilite le modalità per il suo funzionamento; si dovrà comunque assicurare un agevole accesso al prestito e alla consultazione, e la partecipazione degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare.

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURALI
Art. 25 - Il Consiglio d'Istituto promuove iniziative educative e culturali e favorisce analoghe iniziative provenienti da altri Organi Collegiali (seminari, presentazione di novità letterarie e scientifiche, incontri e confronti su problemi di carattere didattico e metodologico, ecc. ).
Con propria delibera il Consiglio d'Istituto può disporre che a tali iniziative partecipino persone estranee alla comunità scolastica.

ORGANI COLLEGIALI
Art. 26 - La scuola, per la sua funzione sociale di sviluppo dell'individuo, garantisce e diffonde la conoscenza e la cultura in ogni suo aspetto per mezzo di tutte le componenti - studenti, docenti, personale non docente, genitori - che contribuiscono al suo funzionamento organico attraverso i loro rappresentanti negli organi collegiali, oppure attraverso proprie forme organizzative.
Art. 27 - La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione viene effettuata con lettera ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; per quanto riguarda la componente docenti la convocazione dell'organo collegiale può avvenire anche mediante lettera circolare.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario stesso su apposito registro a pagine numerate e proposto all'approvazione nella seduta successiva.
Art. 28 - Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività in rapporto alle proprie competenze, al fine di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.
Art. 29 - Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Al fine di favorire un più ampio e consapevole coinvolgimento di tutte le componenti nella vita scolastica, alle riunioni del Consiglio di Classe, eccetto quelle riservate ai soli docenti, possono assistere tutti i genitori e gli studenti della classe, previo consenso unanime dei componenti del Consiglio. Il Consiglio nel quale verrà proposta la programmazione sarà aperto a tutti gli studenti e genitori della classe
Art. 30 - l. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente che, accerta la sussistenza del numero legale, dirige, modera, e riassume la discussione, pone in votazione le proposte e ne proclama l'esito, dichiara chiusa o sciolta la seduta, firma le convocazioni del Consiglio, nomina il segretario.
2. Su invito del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a adunanze a titolo consultivo, in qualità di esperti, specialisti in campo medico-psico-pedagogico e culturale, nonché i soggetti di cui all'art. 42 comma 4 del T.U. de116/4f94 n. 297.
3. All'interno del Consiglio possono essere costituite Commissioni di Studio per la raccolta di documenti per approfondimento di temi o per la formulazione di ipotesi di soluzione riguardanti un argomento specifico .
4. La pubblicità delle sedute è regolamentata dall'art. 42 del predetto T.U. Coloro che assistono devono tenere un comportamento corretto e non possono in nessun modo intervenire nella discussione o interferire nei lavori. Il Presidente ammonisce i disturbatori e ne dispone l'allontanamento ove persistano nella loro condotta.
Sentito il Consiglio, il Presidente può disporre che si proceda "a porte chiuse", fatta salva in ogni caso la presenza della stampa, se il comportamento del pubblico non consente l'ordinata prosecuzione dei lavori. In tal caso può anche sospendere o rinviare la seduta. Il Consiglio si riunisce "a porte chiuse", salvo contraria richiesta degli interessati, quando si faccia questione di persone.
5. Il Segretario del Consiglio dovrà redigere in ogni seduta regolare verbale e dovrà riportare il testo integrale delle delibere votate e l'esito delle votazioni.
Il verbale è firmato dal segretario e controfirmato dal Presidente del Consiglio.
6. Il verbale e tutti gli atti scritti preparatori delle delibere soggette a pubblicazione sono depositati nell'Istituto ed esibiti a chiunque ne faccia richiesta scritta al Preside. Copia delle delibere dovrà essere affissa all'albo dell'Istituto. L'affissione all'Albo avviene a cura del Preside entro 8 giorni dalla seduta. Le copie delle delibere dovranno rimanere esposte per 10 giorni.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salva contraria richiesta dell'interessato. Il Consiglio d'istituto indicherà le delibere più significative da leggersi in sede di riunione del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe.
7. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a redigere una relazione annuale sull'andamento generale, didattico ed amministrativo della scuola, desumendo elementi di giudizio dalla documentazione ufficiale a sua disposizione.


REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Art. 31 – 1. I viaggi di istruzione (ivi compresi i viaggi connessi ad attività sportive e le settimane bianche), le visite guidate e le uscite nell’ambito del distretto scolastico e Pordenone per la partecipazione ad iniziative culturali o sportive, devono essere inserite in modo organico e coerente nella programmazione dell’offerta formativa della scuola che dà gli indirizzi generali e del Consiglio di Classe che le propone e le organizza.
2. I viaggi di istruzione rappresentano un momento integrativo, in itinere o conclusivo, della programmazione didattica dell’Istituto assumendo così una totale valenza culturale. A questo fine la progettazione dei viaggi deve venire inserita nel POF. La Commissione Viaggi, nominata annualmente dal Collegio dei Docenti nella prima seduta dell’anno scolastico per la componente Docente, e integrata dal rappresentante dei genitori e dal rappresentante degli studenti con atto del Consiglio d’Istituto, avanzerà, all’inizio dell’anno scolastico, proposte diversificate per le classi parallele con la precisa indicazione dei gruppi possibili e delle inderogabili mete dei viaggi, rendendo così uniforme, equilibrata e motivata l’offerta dell’Istituto agli studenti.
3. La Commissione renderà noto il piano dei viaggi ai docenti che si incaricheranno di presentare la parte del piano di loro competenza ai rispettivi Consigli di Classe. Il Consiglio di Classe, una volta dato parere favorevole al viaggio proposto, dovrà individuare i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti.
4. I viaggi d’istruzione devono essere programmati fin dall’inizio dell’anno scolastico per permettere al Consiglio d’Istituto di provvedere alle delibere di sua competenza nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Consiglio d’Istituto, sulla base del piano proposto dalla Commissione Viaggi e dei pareri espressi dai Consigli di Classe provvederà alle delibere di sua competenza nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Consiglio d’Istituto dovrà deliberare anche in merito alle quote massime di partecipazione da richiedere alle famiglie tenendo conto che non possono essere richieste quote di rilevante entità o tali da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione.
5. La proposta del viaggio dovrà essere presentata da un docente al Consiglio di Classe che dovrà individuare i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti e dovrà prevedere almeno un insegnante sostituto per ciascun viaggio.
Art. 32 – 1. Gli insegnanti accompagnatori devono essere due per classe. Per un numero superiore di classi gli insegnanti accompagnatori devono essere, di norma, uno (1) ogni quindici (15) studenti.
2. Gli insegnanti accompagnatori sono di norma docenti delle classi frequentate dagli allievi che partecipano al viaggio o alla visita; almeno un accompagnatore deve essere docente di tali classi.
3. Per i viaggi all’estero si deve curare che almeno uno degli accompagnatori conosca la lingua del Paese da visitare, o una lingua di scambio.
4. Al termine del viaggio o della visita gli insegnanti accompagnatori relazioneranno agli Organi Collegiali e al Capo d’Istituto.
5. In linea generale, ogni docente non può partecipare a più di un viaggio d’istruzione. Tale limitazione non vale per le visite guidate. E’ comunque auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. Almeno un accompagnatore della classe deve essere, SENZA DEROGHE, un docente della classe interessata al viaggio; è inderogabile la presenza del docente che ha curato la preparazione del viaggio, salvo casi di forza maggiore.
Art. 33 – 1. Si incrementino le visite alle zone di interesse storico, artistico, naturalistico della Regione Friuli Venezia Giulia e del Triveneto.
I viaggi proposti per le classi del biennio e per le prime classi del triennio siano limitati all’Italia, all’Austria , alla Slovenia, alla Baviera e all’Istria.
I viaggi proposti per le classi quinte possono essere programmati, oltre che in Italia, anche negli altri Stati dell’Unione Europea, in Norvegia e in Svizzera. Si preferiscano comunque quegli stati di cui si studia la lingua.
Si ritengono forme ottimali di esperienza didattico-culturale, per tutte le classi, gli scambi e i gemellaggi per un periodo massimo di sette (7) giorni; è auspicabile che tali esperienze, estese a tutte le classi e sezioni, si svolgano anche in territorio nazionale.
Si richiede la partecipazione di classi intere o comunque nel limite minimo dell’80% poiché l’attuazione di uno scambio o di un gemellaggio esclude, nello stesso anno, la partecipazione ad altri viaggi.
Anche le settimane verdi (così definite a prescindere dalla durata che, comunque, non può superare i sette giorni) sono auspicabili per tutte le classi per il loro valore scientifico e ambientalistico. La programmazione della settimana verde esclude, come per i gemellaggi, la partecipazione nello stesso anno scolastico ad altri viaggi.
Art. 34 – 1. Viaggi e visite non possono essere effettuati nell’ultimo mese di lezione. Nel programmare tali viaggi si eviteranno i periodi di alta stagione turistica e le giornate prefestive. E’ fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. E’ fatta deroga a tale divieto per i viaggi a lunga percorrenza.
Per le classi quinte viaggi e visite non possono essere effettuati nell’ultimo mese di lezione; per le altre classi il periodo di divieto è limitato all’ultima settimana di lezione…….
Si potrà inoltre, in via del tutto sperimentale, anticipare i viaggi a fine ottobre, soluzione questa che potrebbe incidere favorevolmente sui costi e sulla distribuzione delle pause nell’intero anno scolastico.
Art. 35 – Le domande per le visite guidate devono essere presentate in presidenza almeno 10 giorni prima della loro effettuazione, 15 giorni se la segreteria dovrà provvedere al noleggio di autocorriere.
Art. 36 – La durata massima dei viaggi di istruzione è la seguente:
classi del biennio: 2 giorni
classi terze : 3 giorni
classi quarte: 4 giorni
classi quinte: 6 giorni.
Art. 37- A ciascun viaggio o visita non può partecipare meno dell’80% degli allievi della classe. Unitamente alla domanda da presentarsi al preside devono essere allegate le autorizzazioni preventive dei genitori (per gli allievi maggiorenni la dichiarazione delle famiglie di essere informate).
I partecipanti al viaggio o visita devono essere in possesso di un documento di identificazione e per i viaggi all’estero di un documento valido per l’espatrio.
Art. 38 – Gli allievi, anche maggiorenni, devono rispettare il programma del viaggio per non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali. In nessun caso deve essere consentito agli studenti di essere esonerati anche parzialmente dalle attività e iniziative programmate. Il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore “a disposizione”) senza la sorveglianza dell’insegnante.
Art. 39 – I docenti accompagnatori cureranno l’organizzazione didattica del viaggio d’istruzione o della visita guidata, terranno i contatti con la Presidenza e la segreteria e provvederanno ai relativi versamenti sul c/c della scuola.
L’organizzazione dei viaggi d’istruzione che comportino almeno un pernottamento o l’uso di mezzi di trasporto privati, verrà affidata dalla segreteria a una agenzia turistica, previa gara d’appalto, tenendo conto oltre che della economicità, anche della qualità del servizio.
Immediatamente dopo che il Consiglio d’Istituto avrà deciso l’agenzia turistica a cui assegnare l’organizzazione del viaggio, gli allievi verseranno a titolo di caparra, tramite il docente accompagnatore, la somma corrispondente al 50% della spesa prevista. Accertato che la partecipazione degli allievi risponda ai criteri di cui all’art. 37, il Preside provvederà a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e ad affidare l’organizzazione del viaggio all’agenzia turistica prescelta. Gli allievi verseranno il saldo dopo che l’agenzia avrà presentato il programma definitivo del viaggio. In caso di rinuncia di qualche partecipante valgono le clausole di penale imposte dall’agenzia turistica.
Art. 40 – La scuola può concorrere con un proprio contributo al pagamento della quota di partecipazione degli studenti meno abbienti, su delibera del Consiglio d’Istituto. Gli studenti dovranno presentare domanda motivata di contributo al preside contestualmente alla richiesta di partecipazione al viaggio di istruzione. Per gli allievi minorenni la richiesta verrà controfirmata da un genitore.
Art. 41 – Tutti i fondi concernenti l’organizzazione e l’effettuazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate saranno gestiti, a norma di legge, dall’ufficio di Segreteria.
Art. 42 – E’ data delega al dirigente Scolastico di autorizzare l’effettuazione delle visite guidate.
Art. 43 – La partecipazione degli alunni ad iniziative culturali che si svolgono al di fuori dei locali della scuola ma nell’ambito del distretto scolastico di San Vito al Tagliamento o a Pordenone, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Il docente accompagnatore (uno (1) per classe o per numero di allievi inferiore a 30) presenterà domanda almeno tre giorni lavorativi prima dell’uscita, curerà che sia controfirmata dai docenti del Consiglio di Classe impegnati nella giornata e che sia corredata dalle autorizzazioni dei genitori degli allievi.
In casi di particolare urgenza il Dirigente Scolastico potrà autorizzare l’uscita, su richiesta del docente proponente, per le vie brevi.
Art. 44 – Il Consiglio d’istituto nominerà una commissione che vagli sia l’osservanza del regolamento, sia l’affidabilità dell’organizzazione (agenzia e trasporti). Ai lavori di detta commissione può essere chiamato a partecipare, quando è necessario, l’insegnante promotore dell’iniziativa.

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